1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:
a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;
b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;
c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;
d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;
e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.
2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».
3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.
4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel